MEDIAZIONE FAMILIARE

Se vuoi separarti "bene", mantenendo il dialogo e la collaborazione con l'altro genitore senza rinunciare ai tuoi diritti, la mediazione familiare è il percorso più indicato, più veloce e più economico per riorganizzare la futura vita familiare tutelando i tuoi bisogni e quelli dei tuoi figli.

Maria Claudia La Volpe

DOTT.SSA MARIA CLAUDIA LA VOLPE

Chi Sono

CHE COS’È LA MEDIAZIONE FAMILIARE?
La mediazione familiare è un intervento di sostegno alla coppia che vuole prevenire o risolvere una problematica insorta prima, durante o dopo la separazione o il divorzio.
Questo tipo di percorso non è finalizzato alla ricomposizione del rapporto di coppia, ma alla riorganizzazione delle relazioni familiari in seguito della rottura del legame tra i due partner.
La mediazione familiare rappresenta una valida alternativa alla via giudiziaria, è più economica in termini di tempo e di denaro, ed è più rispettosa del potere di autodeterminazione delle parti.
Inoltre, a differenza del percorso giudiziario, la mediazione offre uno spazio protetto e riservato dove la coppia può esprimere liberamente le proprie emozioni, acquisire maggiore consapevolezza dei motivi, bisogni e interessi sottesi al conflitto, apprendere nuove e più efficaci modalità di comunicazione e di negoziazione, e decidere autonomamente tutti gli aspetti della futura vita familiare, con particolare riguardo all'interesse e ai bisogni dei figli minori.
Si può ricorrere alla mediazione familiare anche in caso di conflitto tra genitori e figli, tra fratelli, parenti, eredi, ecc..

QUAL È LO SCOPO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE?
Nel caso di separazione o divorzio, l’obiettivo della mediazione è facilitare la riorganizzazione delle relazioni familiari e il raggiungimento di accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’educazione dei figli minori, il diritto di visita del genitore non affidatario, l’assegnazione della casa familiare, la divisione delle proprietà comuni, la determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole, la distribuzione delle spese straordinarie e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione e divorzio.
In tutti gli altri casi lo scopo della mediazione è di aiutare i membri della famiglia a risolvere un conflitto cercando di preservare i legami familiari e soddisfare i bisogni di tutti i soggetti coinvolti.

CHE RUOLO HA IL MEDIATORE?
Il mediatore familiare – in quanto professionista esperto delle dinamiche relazionali e della gestione dei conflitti - ha il ruolo di favorire la comunicazione tra le parti, aiutarli ad esprimere i loro vissuti emotivi, accompagnarli nell’esplorazione delle possibili soluzioni e facilitare il raggiungimento di un accordo equo e duraturo su tutti gli aspetti della problematica portata in mediazione.
Il mediatore si pone sempre in una posizione imparziale e neutrale rispetto ad entrambe le parti, non si sostituisce ad esse nella ricerca e nella scelta delle soluzioni e non esprime alcun giudizio sull’adeguatezza degli accordi raggiunti.
Il suo ruolo consiste nel facilitare il dialogo e l’ascolto reciproco, promuovere l’uso di modalità di comunicazione e di negoziazione più efficaci e aiutare le parti a trovare accordi concreti capaci di soddisfare i bisogni di tutta la famiglia.

QUANDO È UTILE RIVOLGERSI AD UN MEDIATORE FAMILIARE?
Il momento migliore per intraprendere una mediazione familiare è prima dell’insorgenza del conflitto o della lite giudiziaria.
In questa fase l’intervento del mediatore ha lo scopo di aiutare i membri della famiglia ad elaborare l’evento della separazione/divorzio, a ritrovare la propria identità personale, a mantenere aperta la comunicazione, a gestire costruttivamente il conflitto e a definire gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare.
Quando è già in corso una controversia legale, invece, la conflittualità tra i partner o tra i familiari può aver raggiunto un tale livello di inasprimento da rendere più difficile il conseguimento degli obiettivi della mediazione.

A seguito dell’ultima riforma del processo di famiglia (Legge n. 134/2021 “Riforma Cartabia”), il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore da loro scelto. Qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli per dare la possibilità ai coniugi di ricorrere all’aiuto di esperti e tentare una mediazione al fine di raggiungere un accordo finalizzato alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Anche dopo l’avvenuta separazione o divorzio, la coppia può rivolgersi ad un mediatore familiare per modificare gli accordi stabiliti in via consensuale o giudiziale al fine di adattarli alle mutate esigenze dei figli o della famiglia.

Non è tuttavia possibile ricorrere alla mediazione familiare quando è stata pronunciata una sentenza di condanna per violenza familiare o di genere o quando il relativo processo è in corso.
Il mediatore è inoltre tenuto a interrompere immediatamente il percorso di mediazione se nel corso della stessa emergono notizie di violenza domestica o di genere.

QUANTO DURA?
La mediazione familiare è un percorso breve (al massimo 10-12 incontri di 90 minuti ciascuno) che si struttura in una serie di colloqui, individuali e congiunti, al termine dei quali i partner giungono solitamente alla composizione del conflitto mediante la sottoscrizione di un accordo congiunto contenente le statuizioni necessarie alla riorganizzazione della futura vita familiare.

Per essere giuridicamente efficace, l’accordo dovrà essere trasfuso in un atto giuridico (ricorso per separazione consensuale, domanda congiunta di divorzio, convenzione di negoziazione assistita, ecc.) o nel corpo della sentenza che pronuncia la separazione o il divorzio ed ottenere, a seconda dell’iter giuridico prescelto, l’omologa del Tribunale o il nulla osta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero o del Presidente del Tribunale.

QUANTO COSTA?
Il primo colloquio di mediazione è gratuito ed è finalizzato all’individuazione dello strumento più adatto a soddisfare i bisogni e le aspettative della coppia e alla valutazione della volontarietà di entrambe le parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Per iniziare e terminare con successo un percorso di mediazione è infatti necessario che sussista la reale volontà delle parti di impegnarsi nella ricerca di una soluzione collaborativa del conflitto, di assumersi la responsabilità del ruolo genitoriale e di imparare ad ascoltare e comunicare con modalità più efficaci.
Il costo di un colloquio di 90 minuti è di € 90.

COS’È LA MEDIAZIONE FAMILIARE COLLABORATIVA?
La mediazione può essere svolta anche mediante la collaborazione tra il mediatore e gli avvocati delle parti nell’ambito della procedura di negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014.
La negoziazione assistita consiste nella possibilità per le coppie sposate o di fatto di stipulare, con l’assistenza degli avvocati, una convenzione di negoziazione al fine di raggiungere una soluzione consensuale in merito alla separazione personale o alla modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, anche qualora vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o incapaci o economicamente non autosufficienti.
Siccome nella negoziazione assistita i coniugi devono essere obbligatoriamente assistiti dai rispettivi legali, si parla di mediazione familiare “collaborativa” quando oltre alla presenza dei due avvocati è prevista l’assistenza di un mediatore in veste di facilitatore della comunicazione e della negoziazione.
In tal modo le parti hanno il doppio vantaggio di sentirsi tutelate dalla presenza dei loro legali senza rinunciare ad uno spazio di ascolto e ad un’attività di mediazione che può senz’altro accelerare il raggiungimento dell’accordo di separazione o divorzio.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA MEDIAZIONE, COUNSELING, TERAPIA FAMILIARE E CONSULENZA TECNICA?
La mediazione familiare si distingue dal counseling e dalla terapia di coppia in quanto questi ultimi interventi hanno come obiettivo il mantenimento o la ricostituzione del rapporto di coppia, mentre la mediazione familiare mira a garantire la cooperazione tra i due partner in presenza di una chiara volontà di separazione o divorzio.
Inoltre, mentre il percorso di counseling e di psicoterapia può essere intrapreso anche dal singolo individuo, la mediazione familiare richiede obbligatoriamente il consenso e la presenza di entrambe le parti.
A differenza del consulente tecnico, il mediatore non è un ausiliario del giudice, è scelto liberamente dalle parti ed è tenuto al rispetto del segreto professionale; pertanto non può riferire né agli avvocati né al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

CHI PUO’ SVOLGERE IL RUOLO DI MEDIATORE?
La mediazione familiare può essere esercitata all'interno di strutture pubbliche e private o essere svolta da liberi professionisti che, dopo aver conseguito una laurea in psicologia, giurisprudenza, sociologia, servizio sociale, scienze della formazione e/o dell'educazione o altre lauree o diplomi equivalenti, abbiano acquisito una formazione specifica frequentando un corso di specializzazione accreditato.
Solitamente viene praticata da figure professionali già strutturate quali counselor, psicologi, assistenti sociali e avvocati.

La professione del mediatore familiare è disciplinata dalla Legge n. 4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in albi od ordini e dalla norma UNI 11644 che prescrive i criteri per la certificazione del Mediatore Familiare.

La più importante garanzia di competenza e professionalità di un mediatore familiare è data dall’eventuale appartenenza ad un’associazione di categoria riconosciuta a livello nazionale che richieda ai propri iscritti il possesso di requisiti formativi minimi, il superamento di un esame di ammissione, il rispetto delle regole deontologiche, il possesso di un’assicurazione professionale, un aggiornamento permanente e l’obbligo di sottoporre la propria attività ad una supervisione da parte di professionisti abilitati.

Personalmente mi sono formata come avvocato presso il Foro di Firenze, come counselor professionista presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP), come mediatore familiare sistemico presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITTF), ho conseguito un master in Mediazione Familiare presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e l’abilitazione a conduttore di Gruppi di Parola per figli di genitori separati presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sono iscritta al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling al n. A0298 e all’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F) al n. 2117.


In quanto iscritta all’associazione di categoria A.I.Me.F, mi sono impegnata al rispetto di un codice di etica e di deontologia professionale e all'obbligo dell'aggiornamento permanente.
A.I.Me.F. vigila costantemente sul rispetto di queste norme e controlla periodicamente il mantenimento dei requisiti da parte dei propri iscritti.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.aimef.it

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie della psicologia, della sociologia e del diritto di famiglia, finalizzate alla prevenzione o alla composizione del conflitto. Esistono diverse scuole di mediazione familiare, a seconda del modello teorico di riferimento.
Personalmente mi sono formata secondo l’approccio sistemico-relazionale il quale prende in considerazione non soltanto la coppia, ma l’intero sistema trigenerazionale (figli-genitori-nonni) e considera la famiglia un sistema dinamico in cui ogni membro è in stretta connessione con gli altri, per cui il cambiamento di un legame determina un cambiamento nell’intero sistema.
La mediazione sistemica utilizza un metodo esplorativo basato sul principio della causalità circolare, della omeostasi e dell’autodeterminazione.
Il primo principio afferma che non esiste una causa e un effetto, un vincitore e un vinto, un colpevole e una vittima, in quanto ogni comportamento del partner determina nell’altro una reazione che a sua volta influenza e condiziona il comportamento di colui che l’ha generata, determinando una co-responsabilità di entrambi i membri della coppia.
Secondo il principio della omeostasi e dell’autodeterminazione, invece, la coppia tende a mantenere stabili gli equilibri che si sono formati al suo interno e con l’ambiente esterno anche quando sono disfunzionali e non adattivi, per la paura insita nel cambiamento, ma, se adeguatamente supportata, è in grado di evolversi verso nuovi equilibri più funzionali e adattivi e di trovare soluzioni creative e personalizzate capaci di soddisfare gli interessi di tutta la famiglia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTAMI
Dott.ssa Maria Claudia La Volpe
Via A. Novelli 21, 50135 - Firenze
Tel. 338.7668376
Email: mclavolpe@gmail.com
www.relazionipiuefficaci.it

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